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Ordinanza — n. 38122/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals claiming illegal sentencing due to procedural errors in plea agreement formation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38122/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Baratto and Riviera inadmissible without formalities. The appellants argued that the appellate court violated the prohibition of *reformatio in peius* by applying a sentence exceeding the agreed terms or improperly combining aggravating and mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that such grievances regarding the formation of the plea agreement or the calculation of penalties do not constitute grounds for cassation unless they result in a sentence exceeding statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals challenging the formation of the plea agreement or the specific calculation of penalties are inadmissible unless the resulting sentence exceeds the statutory limits or differs from the law's prescribed range.

Parole chiave

Generato dall'IA
reformatio in peius concordato preventivo determinazione della pena art. 599-bis c.p.p. inammissibilità ricorso limiti edittali cassazione penale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
rilevato che Giuseppe Baratto e Davide Riviera hanno presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 26 marzo 2025, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
23130 del 12/01/2023, Salzano, non mass.); illegalità della pena che i ricorrenti, a ben vedere, pur dopo un formale richiamo, non hanno dedotto in alcun modo; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 23 cod. pen.
Art. 65 cod. pen.
Art. 71 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 597 cod. proc. pen.
276102 - 01); rilevato che nel caso di specie agli imputati è stata applicata la pena sulla quale le parti avevano raggiunto l'accordo, e che la prospettata violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. non integra una ipotesi di pena illegale (cfr., in relazione al diverso aumento per una circostanza aggravante, Sez.
art. 599-bis cod. proc. pen
283886 - 01); ritenuto, infatti, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 7, n. 9765 del 14/02/2025, Manoforte
non integra una ipotesi di pena illegale (cfr., in relazione al diverso aumento per una circostanza aggravante, Sez. 7, n. 9765 del 14/02/2025, Manoforte, non mass.; Sez.
Sez. 7, n. 41621 del 28/10/2024, Villella
9765 del 14/02/2025, Manoforte, non mass.; Sez. 7, n. 41621 del 28/10/2024, Villella, non mass., con riguardo al diverso aumento a titolo di continuazione; in relazione alla diversa riduzione operata per le circostanze attenuanti generiche, Sez.
Sez. 7, n. 23130 del 12/01/2023, Salzano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARATTO GIUSEPPE nato a CHIVASSO il 11/07/1963 RIVIERA DAVIDE nato a IVREA il 06/06/1991 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Giuseppe Baratto e Davide Riviera hanno presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova in data 26 marzo 2025, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (capi 1, 13 e 14 per Baratto; capo 13 per Riviera); rilevato che i ricorrenti censurano la violazione del divieto di reformatio in peius, ovvero un motivo non consentito, in quanto: A) Giuseppe Baratto lamenta che i giudici di appello, pur avendo disapplicato la recidiva, hanno poi considerato la medesima pena indicata dal Tribunale, però comprensiva dell'aumento ex art. 99 cod. pen.;

B) Davide Riviera lamenta che i giudici di appello hanno applicato sia l'aumento per le circostanze contestate, sia la diminuzione per le attenuanti generiche; considerato che, secondo l'insegnamento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogene concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., nonché 65 e 71 e ss., cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01); ritenuto, infatti, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); rilevato che nel caso di specie agli imputati è stata applicata la pena sulla quale le parti avevano raggiunto l'accordo, e che la prospettata violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. non integra una ipotesi di pena illegale (cfr., in relazione al diverso aumento per una circostanza aggravante, Sez. 7, n. 9765 del 14/02/2025, Manoforte, non mass.; Sez. 7, n. 41621 del 28/10/2024, Villella, non mass., con riguardo al diverso aumento a titolo di continuazione; in relazione alla diversa riduzione operata per le circostanze attenuanti generiche, Sez. 7, n. 23130 del 12/01/2023, Salzano, non mass.); illegalità della pena che i ricorrenti, a ben vedere, pur dopo un formale richiamo, non hanno dedotto in alcun modo; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma