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Ordinanza — n. 38119/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and repetition of already reviewed facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38119/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that medical certificates regarding the impossibility of repeating evidence were insufficient, but the lower court had already logically assessed these conditions based on stress rather than location. Furthermore, the court noted that recidivism had been excluded in the first instance, leaving no legitimate interest to challenge that specific finding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks interest or merely repeats arguments already adequately examined by the lower courts without new grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of interest repetition of arguments medical certification recidivism exclusion testimonianza della vittima sufficienza della testimonianza esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 502 cod. proc. pen
art. 512 cod. proc. pen
8 - 9 sentenza impugnata); rilevato che il ricorrente non indica le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi inidonea o insufficiente la certificazione medica posta dai giudici di merito a fondamento della valutazione ex art. 512 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40397 del 19/09/2022, El Quarrad
Sez. 4, n. 842 del 8/11/2008, Ubbidiente
Sez. 4, n. 842 del 8/11/2008, Ubbidiente, Rv.
Sez. 3, n. 42926 del 23/10/2002, Manazza
238664 - 01; Sez. 3, n. 42926 del 23/10/2002, Manazza, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELMARHOM ABDELALI nato il 15/09/1977 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Abdelali Elmarhom ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 28 marzo 2025, di parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 20 dicembre 2019, con la quale è stato ritenuto responsabile di distinte condotte di furto in abitazione; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella querela della persona offesa del reato di cui al capo A, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: la Corte, infatti, con giudizio di fatto motivato in maniera non manifestamente illogica, ha osservato che le condizioni di salute valutate per ritenere impossibile la ripetizione dell'atto non erano legate al luogo di assunzione della prova - con conseguente irrilevanza del ricorso all'art. 502 cod. proc. pen. - quanto piuttosto allo stress derivante dalla necessità di rievoca l'accaduto (pp. 8 - 9 sentenza impugnata); rilevato che il ricorrente non indica le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi inidonea o insufficiente la certificazione medica posta dai giudici di merito a fondamento della valutazione ex art. 512 cod. proc. pen.; posto che la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 40397 del 19/09/2022, El Quarrad, non mass.;

Sez. 4, n. 842 del 8/11/2008, Ubbidiente, Rv. 238664 - 01; Sez. 3, n. 42926 del 23/10/2002, Manazza, Rv. 223090 - 01); rilevato, quanto al secondo motivo, che la recidiva risulta essere stata esclusa già con la sentenza del Tribunale (p. 10), e che pertanto sul punto manca lo stesso interesse a ricorrere; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 Il Co gliere es