Italian Court dismisses appeal on recidiva contestation and missing formal complaint requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the first ground for appeal invalid because a prior complaint existed in the file, noting that formal wording is not required for a valid complaint. Regarding the second ground, the court ruled that while the prosecution must contest recidiva, the specific type of recidiva is not mandatory to specify, yet the appellant's new argument regarding aggravated danger was inadmissible as raised for the first time at this level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Art. 70 cod. pen.: The prosecution must contest recidiva to ensure adversarial proceedings, but the specific type of recidiva need not be detailed; however, arguments regarding aggravated danger must be raised at the trial level, not on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FABIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 30/04/1988 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Fabio Bevilacqua ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 3 giugno 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 17 gennaio 2022, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di una autovettura; letta la memoria depositata dal ricorrente; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'assenza della querela, è manifestamente infondato, essendovi in atti la "denuncia/querela" (cfr., p.
2) presentata dallo Straputicari il 6 giugno 2017; in tal modo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini della validità di una querela non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente l'autore, fermo restando che, ove emergano situazioni di incertezza, le dichiarazioni della persona offesa vanno comunque interpretate alla luce del favor querelae (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Rv, 287759 - 01;
Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Rv. 251439 - 01); rilevato, quanto ai restanti motivi, che la recidiva opera nell'ordinamento quale circostanza aggravante (inerente alla persona del colpevole: art. 70 cod. pen.), e come tale deve essere obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero in ossequio al principio del contraddittorio (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01; Sez. Un., 27/05/1961, Papò, Rv. 98479; Sez. Un., 23/01/1971, Piano) ma di cui è facoltativa l'applicazione; considerato che ai fini della puntuale contestazione della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen., non è necessaria la specificazione degli elementi sui quali essa si fonda ma è sufficiente la sola individuazione del tipo, ovvero di una delle ipotesi previste nei vari commi dello stesso art. 99 cod. pen. (Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018, La Cava, Rv. 274446 — 01), fermo restando che il principio di correlazione tra accusa e sentenza deve essere ricostruito non in termini formalistici, legati all'adozione di formule sacramentali, ma alla luce della fondamentale garanzia difensiva del contraddittorio, che presuppone la chiara enunciazione dell'accusa (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 — 01); rilevato che secondo il costante insegnamento di legittimità, la contestazione della recidiva ex art. 99 cod. pen., senza ulteriori specificazioni, è consentita, ma esclude che il giudice possa ritenere la sussistenza di una tipologia di recidiva diversa e più grave di quella semplice, cosicché la stessa non incide sul termine di prescrizione (Sez. 3, n. 43795 del 01/12/2016, dep. 2017, Bencandato, Rv. 270843 - 01;
Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, dep. 2013, Alexa, Rv. 254692 - 01); considerato che l'ulteriore motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla esistenza delle condizioni per ritenere il nuovo fatto espressione di una più accentuata pericolosità dell'imputato, risulta proposto per la prima volta dinanzi a questa Corte (cfr., p. 2 appello in cui il ricorrente si doleva soltanto del difetto di contestazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C