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Ordinanza — n. 38117/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible grounds regarding will and public prosecutor consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38117/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Domenico Carcagnolo inadmissible without formalities. The appellant challenged a sentence based on the formation of his will to accept the settlement, the public prosecutor's consent, and divergent judicial pronouncements, while the court rejected arguments regarding waived reasons or sentencing errors not constituting illegality. Consequently, the court ruled that the appeal must be dismissed, ordering the appellant to pay court costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences issued pursuant to Art. 599-bis c.p.p. are admissible only for grounds concerning the formation of the party's will to accept the settlement, the public prosecutor's consent, and divergent judicial pronouncements, excluding waived reasons or sentencing determinations not amounting to illegality.

Parole chiave

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plea bargain appeal reformatio in peius public prosecutor consent sentencing illegality inadmissible appeal divieto della reformatio in peius revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
rilevato che Domenico Carcagnolo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 14 maggio 2025, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
23130 del 12/01/2023, Salzano, non mass.); illegalità della pena che il ricorrente, a ben vedere, non ha dedotto in alcun modo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 597 cod. proc. pen.
276102 - 01); rilevato che nel caso di specie all'imputato è stata applicata la pena sulla quale le parti avevano raggiunto l'accordo, e che la prospettata violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. non integra una ipotesi di pena illegale (cfr., in relazione al diverso aumento per una circostanza aggravante, Sez.
Art. 624-bis cod. pen.
pen., in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; rilevato che il ricorrente denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius, ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
art. 599-bis cod. proc. pen
rilevato che Domenico Carcagnolo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 14 maggio 2025, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.
art. 624-bis cod. pen
pen., in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; rilevato che il ricorrente denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius, ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
art. 129 cod. proc. pen
art. 597 cod. proc. pen
276102 - 01); rilevato che nel caso di specie all'imputato è stata applicata la pena sulla quale le parti avevano raggiunto l'accordo, e che la prospettata violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 7, n. 9765 del 14/02/2025
non integra una ipotesi di pena illegale (cfr., in relazione al diverso aumento per una circostanza aggravante, Sez. 7, n. 9765 del 14/02/2025, Manoforte, non mass.; Sez.
Sez. 7, n. 41621 del 28/10/2024
9765 del 14/02/2025, Manoforte, non mass.; Sez. 7, n. 41621 del 28/10/2024, Villella, non mass., con riguardo al diverso aumento a titolo di continuazione; in relazione alla diversa riduzione operata per le circostanze attenuanti generiche, Sez.
Sez. 7, n. 23130 del 12/01/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCAGNOLO DOMENICO nato a CATANIA il 02/11/1977 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Domenico Carcagnolo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 14 maggio 2025, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; rilevato che il ricorrente denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius, ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); rilevato che nel caso di specie all'imputato è stata applicata la pena sulla quale le parti avevano raggiunto l'accordo, e che la prospettata violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. non integra una ipotesi di pena illegale (cfr., in relazione al diverso aumento per una circostanza aggravante, Sez. 7, n. 9765 del 14/02/2025, Manoforte, non mass.; Sez. 7, n. 41621 del 28/10/2024, Villella, non mass., con riguardo al diverso aumento a titolo di continuazione; in relazione alla diversa riduzione operata per le circostanze attenuanti generiche, Sez. 7, n. 23130 del 12/01/2023, Salzano, non mass.); illegalità della pena che il ricorrente, a ben vedere, non ha dedotto in alcun modo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 Il Co gli re e