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Sentenza — n. 38115/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38115/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38115/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IANCU IONELA nato il 08/01/1987 NEICU STAN nato il 17/07/1958 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; rilevato che Ionela Iancu e Stan Neicu ricorrono, con motivi in larga parte comuni, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona in data 13 marzo 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 29 novembre 2023, con la quale sono stati ritenuti responsabili del reato di furto, commesso in danno dell'esercizio commerciale Coal Mayer di Macerata; letta la memoria depositata; rilevata in atti l'intervenuta remissione della querela e la successiva accettazione dei ricorrenti querelati, e che, pertanto, il reato per cui si procede è estinto ex art. 152 cod. pen., non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; considerato, infatti, che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Sez.

Regesto Legislator

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art. 152 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38115/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 152 cod. pen., non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; considerato, infatti, che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Sez.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali assunzione delle spese ripetibili dell'avvocato compensazione nel fallimento rinuncia al dibattimento orale recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen., non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IANCU IONELA nato il 08/01/1987 NEICU STAN nato il 17/07/1958 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

rilevato che Ionela Iancu e Stan Neicu ricorrono, con motivi in larga parte comuni, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona in data 13 marzo 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata in data 29 novembre 2023, con la quale sono stati ritenuti responsabili del reato di furto, commesso in danno dell'esercizio commerciale Coal Mayer di Macerata; letta la memoria depositata; rilevata in atti l'intervenuta remissione della querela e la successiva accettazione dei ricorrenti querelati, e che, pertanto, il reato per cui si procede è estinto ex art. 152 cod. pen., non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; considerato, infatti, che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103 - 01; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326 - 01); rilevato che, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento restano a carico dei querelati, non avendo le parti diversamente convenuto;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna gli imputati al pagamento in solido delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 Il Consi e estensor