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Ordinanza — n. 38114/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and evidence evaluation belong exclusively to the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38114/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Tarantello's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tarantello argued that the Court of Appeal of Catania erred in its fact-finding and evidence evaluation regarding his attempted aggravated theft. The court rejected this, ruling that reviewing factual reconstruction and evidence assessment is the exclusive competence of the appellate court, which provided adequate and logical reasoning based on established experience.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 602 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence; it can only assess the legality of the appellate court's reasoning, which must be based on correct inference criteria and shared experience.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility exclusive appellate competence fact-finding review prohibition evidence evaluation standards attempted aggravated theft censura dell'apprezzamento delle prove motivi di cassazione argomentazione nel merito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 602 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTELLO GIOVANNI nato a NOTO il 22/07/1975 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Tarantello Giovanni, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato. Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata in relazione alla valutazione delle prove acquisite.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 I