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Ordinanza — n. 38113/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of valid criminal complaint against the accused.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38113/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Nappa's appeal inadmissible because the criminal complaint lacked a valid querela against him. Although the appellant argued the complaint was defective due to an inaccurate identification of the accused, the court held that an unequivocal intent to prosecute suffices even if the perpetrator is misidentified. Consequently, the lower court's reduction of the sentence was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 120 cod. pen.; Art. 336 cod. proc. pen.: A criminal complaint is a procedural act interpreted based on the victim's actual will, where an inaccurate identification of the accused is irrelevant provided the intent to prosecute is unequivocally expressed.

Parole chiave

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criminal complaint querela requirements inaccurate identification procedural inadmissibility Cassation appeal penal procedure victim's intent imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 120 cod. pen.
pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 120 cod.pen.
Art. 336 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza il Nappa propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 120 cod.pen
pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 120 cod.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 13281 del 25/02/2020
Sez. 5, n. 19827 del 26/02/2003
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPA GIUSEPPE nato a SANT'ANASTASIA il 08/12/1959 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Noia in data 26.1.2023, che aveva ritenuto Nappa Giuseppe colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen, (fatto commesso in Somma Vesuviana il 14.10.2020), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod.pen., ha ridotto a mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa la pena inflitta all'imputato.

2. Avverso detta sentenza il Nappa propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 120 cod.pen. e 336 cod.proc.pen. assumendo che nella specie difetta la querela nei confronti dell'imputato.

3. Il ricorso é manifestamente infondato. Ed invero nella specie trova applicazione il principio secondo cui in tema di querela, l'inesatta indicazione delle generalità del querelato è irrilevante, essendo sufficiente che l'atto contenga l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato (Sez.5, n.13281 del 25/02/2020, Rv. 279073; Sez. 5, n.19827 del 26/02/2003, Rv. 224403). La querela è negozio processuale, che va interpretato, ricostruendo la effettiva volontà del querelante, desumibile, tanto dal testo del documento, quanto dalla condotta del querelante, anche successiva alla presentazione della istanza di punizione, purché, ovviamente ricollegabile alla originaria manifestazione di volontà; ne consegue che la inesatta indicazione delle generalità del querelato non è necessariamente rilevante, essendo sufficiente che l'atto contenga l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato (Sez. 5, n. 19827 del 26/02/2003, Rv. 224403).

Nella specie dall'atto di querela allegato al ricorso, presentato in data 19.10.2020 ai Carabiniéri di Nola, risulta che la persona offesa aveva sporto formale denuncia nei confronti dei responsabili dei reati che si potessero ravvisare nei fatti esposti chiedendone la punizione.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de so i