Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding appeal inadmissibility and prescription. The court ruled the appeal inadmissible due to insufficient specificity of grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, specifically citing a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court violated the principle of *tempus regit actum* by applying a new inadmissibility rule retroactively, while also claiming the court failed to declare the crimes prescribed. The court rejected these claims, affirming that the requirement for specific grounds predated the new article and that an appeal cannot simultaneously challenge inadmissibility and claim prescription without addressing the inadmissibility ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for lack of specificity of grounds when the critical legal and factual arguments are not explicitly stated and argued, a rule codified by the new article that reflects pre-existing judicial practice.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIERRO GIUSEPPE nato a SCAFATI il 21/07/1993 avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione La Corte di appello di Napoli ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 19 settembre 2017, con cui Fierro Giuseppe era stato ritenuto responsabile di plurimi episodi di furto in abitazione aggravati, fatti commessi il 23.12.2012 e 29.1.2013, il primo tentato ed il secondo consumato.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.; violazione degli artt. 157 cod. pen. e 344-bis cod. proc. pen. Nella specie la difesa lamenta che, all'epoca di presentazione dell'impugnazione innanzi alla Corte d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, non era vigente la causa d'inammissibilità introdotta dalla riforma Cartabia con la previsione di cui all'art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.; il giudice di merito, pertanto, sarebbe incorso in una violazione del principio tempus regit actum.
In subordine la difesa si duole della mancata declaratoria di prescrizione dei reati, questione disattesa dalla Corte di merito, la quale avrebbe dovuto, anche d'ufficio, emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. Ebbene, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Va premesso che, ai sensi dell'art.581, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., già prima dell'introduzione dell'art. 581 comma 1-bis cod. proc. pen., l'atto di impugnazione doveva contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
L'inosservanza di tale disposizione comportava l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo senza l'osservanza di particolari formalità nè obbligo di previa instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n.12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 25974201; Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011 - dep. 21/04/2011, Amendola, Rv. 25028001). Sull'argomento sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.8825 del 27/10/2016, ric.
Galtelli, le quali hanno affermato il principio secondo cui anche l'appello - al pari del ricorso per cassazione - è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. L'introduzione dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha codificato una costruzione già praticata nel diritto vivente sulla base del combinato disposto dagli articoli richiamati, per cui il primo rilievo proposto dalla difesa è destituito di fondamento.
Quanto al secondo motivo di ricorso, deve ricordarsi come questa Corte di cassazione abbia reiteratamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, non rilevata dal giudice di merito, nel caso in cui sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), b), c) cod. proc. pen. e tale dichiarazione non sia stata censurata (Sez. 6, n. 45763 del 13/09/2018, M., Rv. 274152; da ultimo Sez. 5, n. 11237 del 20/01/2025, Rv. 287744 - 01).
Nel caso di specie il ricorrente non ha in alcun modo criticato il merito della decisione relativa all'inammissibilità dell'appello, dolendosi dell'inapplicabilità dell'art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen., motivo manifestamente infondato. Ne consegue, in applicazione del principio sopra esposto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile anche in relazione al profilo indicato nel secondo motivo.2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 20