Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38109/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for theft of electricity, citing lack of subjective intent proof and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38109/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Parisi Martino and Ferrante Mauro inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft of electricity. The defense argued for lack of subjective intent and improper sentencing, but the court found the evidence of the defendants' conscious benefit from the illegal connection sufficient. Consequently, the appeals were rejected because the appellate court's factual findings were not subject to re-evaluation and the sentencing discretion was properly exercised.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements established by the appellate court; appeals based on discretionary sentencing comparisons are inadmissible unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft of electricity subjective intent inadmissible appeal sentencing discretion appellate review limits prove psichiatriche elemento soggettivo menomazione psichica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore
ex Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.
Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PARISI MARTINO nato a PALERMO il 08/02/1982 FERRANTE MAURO nato a PALERMO il 19/04/1978 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da Parisi Martino e Ferrante Mauro, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di quantitativi indeterminati di energia elettrica prelevata indebitamente mediante utilizzo di mezzi fraudolenti. Rilevato che i difensori hanno articolato i seguenti motivi di ricorso. Parisi Martino:

1. Carenza ed illogicità della prova, non essendo stata dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;

2. Manifesta contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Ferrante Mauro:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo e materiale del reato 2. Difetto di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dagli imputati. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di doglianza proposto da entrambi i ricorrenti sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione corretta, rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità: la Corte d'appello, argomentando congruamente sulla base delle risultanze in atti, ha posto in evidenza come gli imputati, i quali usufruivano indebitamente dell'energia elettrica negli immobili occupati, fossero ben consapevoli di trarre vantaggio dalla sottrazione dell'energia elettrica, precisando che, ai fini della configurazione del reato non è necessario che sia accertata la identità di colui il quale abbia materialmente manomesso il contatore. realizzando l'allaccio abusivo, dovendo rispondere del reato colui che si sia avvalso dell'allaccio abusivo (cfr. ex Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440).

Ritenuto che le doglianze formulate si esprimono in termini puramente oppositivi e che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le doglianze proposte da entrambi gli imputati sono manifestamente infondate. Invero, i profili riguardanti il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, sono sostenuti da adeguata giustificazione: occorre in proposito rammentare che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298;

Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore ella Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere este