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Ordinanza — n. 38105/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and factual elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38105/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cristina Spada inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Spada argued that the lower court incorrectly applied sentencing guidelines and failed to provide sufficient reasoning for the conviction. The court rejected these claims, noting the appeal lacked specific legal arguments and factual comparisons required by procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 581 e 591 cod. proc. pen.; The appeal must specifically cite legal grounds and factual elements supporting the request, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds procedural requirements sentencing guidelines court costs and fine peggioramento di uno stato anteriore circostanze attenuanti complessità della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
art. 624-bis cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha infatti evidenziato come il giudice di prime cure, il quale ha concesso le invocate attenuanti generiche, sia caduto in un palese errore, considerando il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.
artt. 192 cod. proc. pen
Erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 133 e 62-bis cod.
art. 624 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha infatti evidenziato come il giudice di prime cure, il quale ha concesso le invocate attenuanti generiche, sia caduto in un palese errore, considerando il reato di cui all'art. 624-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA CRISTINA nato a AVERSA il 25/01/1983 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Spada Cristina, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.). Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta:

1. Erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 133 e 62-bis cod. pen., dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e con giudizio di prevalenza sull'aggravante;

2. Nullità della sentenza per carenza ed insufficienza della motivazione. Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha infatti evidenziato come il giudice di prime cure, il quale ha concesso le invocate attenuanti generiche, sia caduto in un palese errore, considerando il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. non come una fattispecie autonoma di reato, ma come una ipotesi aggravata dell'art. 624 cod. pen.; di conseguenza, per effetto del praticato erroneo bilanciamento, ha comminato una pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 1000 di multa, ben al di sotto del minimo edittale previsto per il reato di furto in abitazione, anche valutando la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione.

Ciò rende evidente la mancanza d'interesse a ricorrere della imputata, la quale non potrebbe mai ottenere un risultato più favorevole in termini di trattamento sanzionatorio. Considerato quanto al secondo motivo di ricorso che le ragioni di doglianza ivi espresse sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.

Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Cons