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Ordinanza — n. 38104/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual and legal grounds in the single reason.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38104/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Amico Antonino inadmissible. The appellant argued that the lower court's judgment lacked logical reasoning, but the court found the single reason failed to specify the necessary legal and factual grounds required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta; la mancanza di tale illustrazione rende il motivo privo di ammissibilità.

Parole chiave

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inammissibilita ricorso motivo privo di illustrazione ragioni di diritto e fatto codice di procedura penale condanna alle spese contravvenzione alla circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale contravvenzione per eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMICO ANTONINO nato a PALERMO il 20/11/1954 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.(Z 1. Con sentenza del 1.12— qiugnsl 2025 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione del locale Tribunale del 12 gennaio 2024 con cui Amico Antonino era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1333,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione assumendo che la sentenza impugnata risulta priva di qualsivoglia ragionamento logico-deduttivo.

3. il ricorso é inammissibile. Ed invero, il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto è privo dell'illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto che lo sorreggono; il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve, infatti, indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il