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Ordinanza — n. 38103/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for driving without license, citing lack of habitual conduct and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38103/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal manifestly unfounded and inadmissible. The appellant challenged his conviction for driving without a license, arguing for specific legal qualifications and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the offense lacks habitual conduct required for reduced punishment and the cited mitigating factors were generic and unsupported.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 15, cod. strada; Art. 131 bis cod. pen: The exclusion of punishability due to the particular triviality of the offense is inapplicable to driving without a license absent habitual conduct, and generic mitigating circumstances require positive evaluation elements.

Parole chiave

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driving without license habitual conduct requirement particular triviality exclusion generic mitigating circumstances manifestly unfounded appeal Cassation inadmissibility recidiva biennio guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 15, cod. strada
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal locale Tribunale che aveva ritenuto Aiello Antonino colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs.
Art. 131 bis cod. pen
Palesemente infondato e contrario ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità é il secondo profilo di censura afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
Art. 606, lett. b) cod.proc.pen
116, comma 15 e 17, ai sensi dell'art. 606, lett.
art. 131 bis cod.pen
Palesemente infondato e contrario ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità é il secondo profilo di censura afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024
strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO ANTONINO nato a PALERMO il 14/06/1990 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal locale Tribunale che aveva ritenuto Aiello Antonino colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992 (accertato in Palermo il 7.2.2020) condannandolo alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 6000,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale per errata qualificazione del fatto in relazione agli artt. 116, comma 15 e 17, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod.proc.pen:

3. Il ricorso é manifestamente infondato. Ai fini della integrazione della fattispecie contestata, la sentenza impugnata ha rilevato che a carico dell'imputato risulta elevato un verbale di contestazione per analoga violazione amministrativa commessa in data 25 gennaio 2019, che non risulta essere stata opposta con ricorso né oggetto di oblazione nei termini di legge. Palesemente infondato e contrario ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità é il secondo profilo di censura afferente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.

Come correttamente ritenuto dai giudici di appello, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812). Quanto al terzo profilo indicato nel ricorso, afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la censura é generica non indicando neanche elementi positivamente valutabili.

4. Il ricorso manifestamente infondato va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,