Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Davide Della Rossa inadmissible. The appellant argued for the recognition of generic mitigating circumstances, but the lower court had already provided sufficient reasoning based on the defendant's negative personality and prior record. The court ruled that the appeal failed because it did not specify which particular element of Article 133 of the Penal Code was violated, rendering the request for review procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal challenging the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible if it fails to specify the particular element of the law violated, as the lower court's reasoning based on the defendant's personality and the intensity of the intent is sufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA ROSSA DAVIDE (CUI 0379C6E) nato a ALBENGA il 22/02/1978 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa in data 29 settembre 2023 dal locale Tribunale, con cui l'imputato Della Rossa Davide è stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione per il reato di furto, commesso in Numana il 2 febbraio 2021. Avverso la sentenza sopra indicata l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che la decisione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, e l'intensità del dolo; considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente anche soltanto il richiamo ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore