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Ordinanza — n. 38101/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against theft convictions for lack of motivation and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38101/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Peroni Walter and Halilovic Trisha inadmissible regarding their theft convictions. The defendants argued for reduced sentences based on good behavior and challenged the court's reasoning on liability and punishment. The court rejected these claims, stating that the lower court provided sufficient motivation for the penalty and that the appeals improperly sought a new evaluation of facts and evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals challenging the determination of a sentence are inadmissible if the lower court's reasoning is not arbitrary or illogical, and the obligation of motivation is fulfilled by indicating relevant elements applied under statutory criteria.

Parole chiave

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inadmissible appeals determination of sentence obligation of motivation good behavior mitigation procedural errors proporzionalità della pena alleggerimento della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERONI WALTER nato a ROMA il 01/05/1992 HALILOVIC TRISHA nato a ROMA il 13/05/1995 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da Peroni Walter e Halilovic Trisha, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di plurimi episodi di furto. Rilevato che, a motivi di ricorso, i difensori lamentano quanto segue. Peroni Walter: difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, non avendo la Corte di merito offerto risposta alla richiesta di riduzione della pena in considerazione del buon comportamento processuale serbato dall'imputato. Halilovic Trisha:

1. Motivazione apodittica in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputata per il reato di cui al capo B) della rubrica, qualificato ai sensi degli artt.110, 624, 625 cod. pen.;

2. Difetto di motivazione in ordine alla censura formulata nell'atto di appello con riferimento al trattamento sanzionatorio, identico a quello riservato al coimputato. Considerato, quanto alle doglianze proposte da Peroni Walter, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità dei fatti per modalità di compimento delle azioni delittuose e per l'intensità del dolo; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che, in tema di determinazione della pena, la giurisprudenza di legittimità ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410).

Considerato, quanto alle doglianze proposte da Halilovic Trisha, che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, si è fatta carico di giustificare il trattamento sanzionatorio riservato all'imputata, ponendo in rilievo, con argomentazioni non censurabili in questa sede, come la ricorrente abbia tenuto una condotta sovrapponibile a quella del coimputato, ragione per la quale ha ritenuto logicamente di escludere che fosse meritevole di un trattamento più benevolo. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i