Italian Court dismisses appeals by two defendants regarding recidivism and sentencing, ruling arguments inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Caravella Cesare and Caravella Filippo inadmissible. Both defendants argued for the exclusion of contested recidivism and the application of mitigating circumstances, but the lower courts had already thoroughly addressed these points. The court rejected the claims because the arguments were repetitive and the lower courts' reasoning was legally sound and free of logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 99 cod. pen.; The Court of Cassation holds that cassation appeals are inadmissible when the grounds cited are repetitive complaints already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARAVELLA CESARE nato a MOLFETTA il 26/12/1969 CARAVELLA FILIPPO nato a BISCEGLIE il 15/04/2002 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia emessa in data 23 maggio 2024 dal Tribunale di Terni, con cui gli imputati Caravella Cesare e Caravella Filippo sono stati ritenuti responsabili del reato di furto in abitazione aggravato. Avverso la decisione della Corte d'appello proponevano ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore, con separati atti, deducendo quanto segue. Caravella Cesare: difetto della motivazione, in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva di cui all'art. 99 cod. pen.; violazione di legge e vizio della motivazione relativamente all'omessa dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e le aggravanti contestate. Caravella Filippo: violazione di legge e difetto della motivazione, in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; vizio di motivazione relativamente alla mancata esclusione della contestata recidiva di cui all'art. 99 cod. pen.
2. I ricorsi di ambedue gli imputati devono essere dichiarati inammissibili, essendo i profili di censura reiterativi di doglianze già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni del tutto corrette in diritto. Quanto a Caravella Cesare, la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva reiterata e specifica, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna.
Analoghe considerazioni valgono per Caravella Filippo, rispetto al quale, la Corte di merito, nel riconoscere la recidiva specifica ed infraquinquennale, ha posto in evidenza come il precedente annoverato dall'imputato riguardasse un analogo furto in abitazione, commesso poco tempo prima del reato per cui si procede, con l'ulteriore precisazione che il prevenuto ha riportato un'ulteriore condanna per furto dopo la commissione del fatto di cui al presente giudizio, circostanza validamente utilizzata dal giudice di merito per inferire l'attitudine a delinquere del prevenuto ed a commettere reati contro il patrimonio.
Si tratta, in entrambi i casi, di argomentazioni congrue, prive di aporie logiche e rispettose dei principi espressi in materia da questa Corte (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039). Venendo alle ulteriori ragioni di doglianza, si osserva quanto segue. I profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata a Caravella Cesare, corrispondente nella pena base al minimo edittale, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, il quale, come detto in precedenza, annovera plurimi precedenti specifici e la gravità del fatto.
Al riguardo occorre rammentare che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel presente caso, di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Quanto alla posizione di Caravella Filippo, il diniego della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., riposa su argomentazioni immuni da censure (difetto dell'elemento della spontaneità del ravvedimento; intervento delle dichiarazioni confessorie in una fase avanzata delle indagini).
3. All'inammissibilità dei ricorsi a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 202