Cassation court dismisses appeal claiming impossible attempt due to disputed property status of stolen computer materials.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the stolen computer materials were already disposed of by the school, making the crime an impossible attempt. The Court rejected this, noting that the materials were inventoried and still possessed economic value at the time of the theft, and that factual assessments belong exclusively to the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.; Art. 609 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or the assessment of evidence, and an appeal claiming impossibility of the crime fails when the seized items retain value and are not yet disposed of.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINI MARIO nato a PALERMO il 04/01/2001 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Rubini Mario, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato, per avere sottratto vario materiale informatico da un istituto scolastico nel quale si era introdotto dopo avere danneggiato la recinzione di protezione.
Rilevato che l'esponente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo l'inoffensività della condotta serbata dal ricorrente per inidoneità dell'azione, avendo questa riguardato beni dismessi dall'istituto scolastico, non più utilizzabili, con conseguente ricorrenza dell'ipotesi del reato impossibile. Considerato che le deduzioni sviluppate nel motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; considerato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le emergenze probatorie richiamate in motivazione (si veda quanto argomentato a pagina 5 della motivazione, in cui si evidenzia come il materiale informatico sottratto risultasse inventariato, non ancora dismesso dall'istituto scolastico e non privo di valore economico); ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata; considerato che le lagnanze difensive sono connotate da argomentazioni puramente avversative.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consiglie