Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing for theft, ruling penalties were legally justified.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible, upholding the appellate court's reduced sentences for multiple thefts. The defendants argued for increased penalties due to consecutive crimes and requested specific mitigating circumstances regarding the nature of the damage. The court rejected these claims, affirming that the lower court's reasoning was sound and that the penalties imposed were proportionate to the total criminal conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133, 624-bis, 62 n. 4 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appellate courts are not required to provide exhaustive reasoning for sentencing unless the penalty approaches the statutory maximum, and that the denial of mitigation for minor damage is valid when the criminal act involves alarming methods causing significant prejudice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VALENTI SALVATORE nato a VITTORIA il 17/12/2000 ROTANTE ALESSIO nato a VIGEVANO il 12/04/1995 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 19 aprile 2024 dal G.u.p. del Tribunale di Ragusa, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato Valenti Salvatore in quella di anni tre anni di reclusione ed euro 800 di multa; ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di Rotante Alessio alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di plurimi episodi di furto consumati e tentati in danno di diverse persone offese.
Nel giudizio, per quanto d'interesse in questa sede, si costituiva parte civile Simola Andrea nei confronti di Valenti Salvatore, il quale, in relazione al capo 9 della rubrica, riguardante il furto di una cassetta di attrezzi da lavoro, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede, era altresì condannato al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile. Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, articolando i seguenti motivi di ricorso.
Valenti Salvatore: mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento all'entità della pena in concreto irrogata, specie in relazione agli aumenti determinati a titolo di continuazione Rotante Alessio: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata qualificazione del fatto contestato al capo 6 della rubrica nella fattispecie di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen.; vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
La difesa della parte civile costituita, Simola Andrea, ha depositato memoria conclusiva nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da Valenti Salvatore.
2. I ricorsi proposti dagli imputati sono inammissibili. Quanto al ricorso di Valenti si osserva quanto segue. La decisione impugnata risulta sorretta da sufficiente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena come rideterminata, "tenuto conto della complessiva entità dei fatti". Occorre in proposito rammentare come una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richieda solo nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata all'apprezzamento del giudice di merito, la scelta, implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Analoghe considerazione valgono con riferimento all'aumento stabilito a titolo di continuazione: è noto in proposito l'orientamento di questa Corte in base al quale, ove si tratti di incrementi di pena di modesta entità, specie nella ricorrenza di reati di natura omogenea, non sia richiesta una specifica motivazione, non potendo esservi dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen. (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005:"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.").
Ebbene, nel caso che occupa, gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione sono stati determinati in misura esigua; la pena, infatti, è stata così calcolata: pena base - per il più grave reato di cui al capo 6) della rubrica - anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, aumentata per la continuazione nella misura globale di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa [mesi tre ed euro 100,00 per il reato di cui al capo 3), mesi due ed euro 50,00 per ciascuno dei reati di cui capi 1),2),4),5) e 9), mesi uno ed euro 50,00 per il reato di cui al capo 7)].
Quanto al ricorso proposto dall'imputato Rotante Alessio, i giudici del gravame hanno offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento del diniego della invocata riqualificazione del fatto: al riguardo si è posto in rilievo come Rotante si fosse impossessato delle chiavi di apertura del cancello di ingresso all'abitazione della persona offesa; ciò integra perfettamente la fattispecie di reato del furto consumato e non tentato. Del pari inammissibile è l'ulteriore doglianza riguardante il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., avendo la Corte di merito congruamente argomentato sul punto, ponendo in rilievo il pregiudizio arrecato alla vittima, non qualificabile in termini di speciale tenuità, per modalità allarmanti dell'azione.
Trattasi di motivazione non censurabile, rispettosa dei principi consolidati espressi da questa Corte in materia (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282402:"L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto").qs'} 3.
Consegue alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). Ritiene il Collegio che non debbano essere riconosciute le spese di costituzione in giudizio della parte civile in quanto attraverso le conclusioni fatte pervenire via pec non pare essere stata svolta un'attività utilmente diretta a contrastare l'avversa pretesa (cfr.
Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; nonché, tra le tante, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese a favore delle parte civile. Così