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Ordinanza — n. 38095/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific criticism against the lower court's sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38095/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Ettore Brancato was declared inadmissible because the grounds raised were deemed generic and lacked specific criticism of the lower court's reasoning. The defense argued against the quantification of the sentence for satellite crimes, but the court found no substantive challenge to the congruity of the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 396, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 132 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically criticize the lower court's arguments, and the court is not required to provide specific motivation for minor sentencing increases in continued offenses.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds satellite crimes sentencing congruity procedural costs adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 396, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 81, comma primo, cod. pen.
259142); considerato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod.
art. 132 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato
pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, non sussiste un obbligo di specifica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATO ETTORE nato a SIRACUSA il 27/06/2003 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Brancato Ettore, ritenuto responsabile di plurimi episodi di furto. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della quantificazione della pena come determinata a titolo di continuazione per i reati satellite.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata (pari a mesi due di reclusione ed euro 100 di multa per ciascun reato satellite) sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto congruo detto aumento in considerazione della entità dei fatti e della personalità dell'imputato; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, non sussiste un obbligo di specifica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005:"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore