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Ordinanza — n. 38094/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding breathalyzer reliability, upholding burden of proof on prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38094/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claims regarding the breathalyzer's reliability and lack of statutory non-punishment grounds. The defense argued the device was uncalibrated, while the prosecution confirmed its last calibration occurred just months prior to the incident. The court ruled that the prosecution bears the burden of proving the device's validity and that the high blood alcohol level and danger posed to others justified the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada; Art. 131-bis cod. pen.: In cases of driving under the influence, a positive breathalyzer result constitutes proof of intoxication, placing the burden of proving device invalidity on the defense rather than the prosecution, while the objective disvalue of the conduct and danger to public safety preclude non-punishment.

Parole chiave

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driving under influence breathalyzer reliability burden of proof non-punishment grounds alcohol test validity criminal appeal prosecution responsibility guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada
Art. 131-bis cod. pen.
Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.
art. 131-bis cod. pen
Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci
ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv.
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv.
Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer
Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSIO MARCO nato a OLIVETO CITRA il 22/12/1997 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da D'Alessio Marco, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) cod. strada, fatto commesso il 17/6/2022. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Violazione di legge quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, dovendo ritenersi inaffidabile il risultato dell'alcoltest praticato a mezzo di apparecchiatura non sottoposta, per lungo tempo, ai previsti controlli periodici;

2. Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. Letta la memoria depositata in atti nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel loro accoglimento, chiedendo, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale sull'onere della prova riguardante il cattivo funzionamento dell'etilometro. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf.

Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Considerato che la Corte di merito ha evidenziato come lo strumento utilizzato per l'alcoltest fosse stato sottoposto a regolare controllo periodico il 2/3/2022, pochi mesi prima del test a cui fu sottoposto l'imputato in data 17/6/2022, circostanza confermata dall'operante Facenda. Considerato che, alla luce di tali risultanze, con motivazione priva di aporie logiche, i giudici di merito hanno ritenuto che non vi fossero motivi per dubitare dell'attendibilità dell'esito dell'alcoltest nel caso in esame, essendosi accertato che il test fu praticato nel periodo di validità dell'ultima revisione.

Considerato che il ricorso non si confronta con l'argomentazione illustrata in sentenza, in base alla quale la irregolarità delle precedenti verifiche periodiche non ha avuto alcuna incidenza sull'effettiva funzionalità dell'etilonnetro nel caso in esame. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, in ragione dell'elevato tasso alcolemico riscontrato e dell'esposizione a pericolo degli utenti della strada, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in questa sede.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale, genericamente posta, è manifestamente infondata: l'interpretazione costantemente adottata da questa Corte di legittimità non si traduce in una inversione dell'onere della prova in capo all'imputato; invero, l'onere della prova circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest grava in capo all'Accusa (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189) e non all'imputato, a cui spetta un onere di allegazione nel caso di contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Con