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Ordinanza — n. 38090/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it concerns factual evaluation and sentencing discretion reserved for lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding the lack of facts and sentencing were deemed to concern the factual evaluation and discretion of the lower court. The appellant argued for acquittal on specific charges and requested mitigating circumstances, but the appellate court had already provided a reasoned judgment based on correct inferential criteria. Consequently, the cassation court ruled that such matters fall exclusively within the competence of the court of appeal, rejecting any attempt to re-evaluate the penalty's congruity.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction of events or the determination of the penalty are inadmissible when the lower court has provided adequate motivation based on correct inferential criteria, as these matters remain within the exclusive competence of the court of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual evaluation sentencing discretion lower court competence cassation review limits altri capi d'accusa appropriazione indebita di fondi ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RETAMOSA ROBERTO CARLOS (CUI:019022V) nato il 19/08/1961 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Retannosa Roberto Carlos, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, di furto aggravato (capo A della rubrica), resistenza a P.U. (capo B della rubrica) e porto di oggetti atti ad offendere (capo C della rubrica).

Rilevato che il ricorrente si duole della mancata assoluzione dai reati di cui ai capi B) e C) della rubrica per insussistenza del fatto e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza (si veda quanto argomentato a pag. 6 della motivazione in cui è stato evidenziato che l'imputato, ha puntato contro l'agente di Polizia un cacciavite allo scopo di sottrarsi alla cattura, rendendo necessario l'intervento di altri appartenenti alle Forze dell'ordine per essere disarmato ed ammanettato).

Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali e le modalità allarmanti del fatto; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 20