Italian Supreme Court dismisses appeal against traffic offense conviction for refusing alcohol test after positive preliminary screening.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for a traffic offense. The appellant argued the trial court erred in applying the law regarding the mandatory alcohol test and the sentencing, but the court found the lower court's reasoning correct and consistent with the facts. The decision rests on the legal principle that a positive preliminary test followed by an accident justifies the subsequent refusal of the definitive test, rendering the refusal a crime rather than a non-punishable act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 7, cod. strada; Art. 131-bis cod. pen.; The refusal to undergo a definitive alcohol test by a driver involved in an accident following a positive preliminary screening constitutes a punishable offense, excluding the ground of non-punishability under Art. 131-bis of the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CODOGNOLA DUILIO nato a BERGAMO il 03/07/1970 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Codognola Duilio, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che il ricorrente ha sollevato numerose censure, articolando i seguenti motivi di doglianza:
1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità quanto alla sussistenza del reato.
2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio. Letta la memoria depositata in atti, nella quale la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nel richiedere l'accoglimento del ricorso. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che il primo motivo di doglianza è inammissibile, riguardando censure già disattese dalla Corte d'appello con una motivazione corretta in diritto, rispetto alla quale il ricorrente non si confronta, reiterando nei medesimi termini la questione già posta: in proposito la Corte di merito ha sostenuto che, essendo stato il ricorrente coinvolto in un incidente stradale e sottoposto a test con precursore, che aveva sortito esito positivo, la richiesta avanzata dal personale di Polizia di sottoposizione all'alcoltest per l'accertamento del tasso alcolemico rivolta all'imputato fosse del tutto legittima.
Considerato che i giudici di merito hanno offerto una corretta esegesi della norma contestata, la quale impone, in caso di esito positivo dei primi accertamenti qualitativi ed in presenza in ogni caso di un incidente stradale, di sottoporre il conducente del veicolo all'alcoltest, come verificatosi nella specie, indipendentemente dalla ricorrenza di elementi sintomatici di una condizione di ebbrezza. Considerato che la censura in base alla quale i giudici di merito si sarebbero avvalsi delle dichiarazioni rese dal ricorrente al momento del fatto si appalesa destituita di fondamento, avendo dato rilievo la Corte di merito al contegno serbato dall'imputato, il quale si è sottratto di fatto all'accertamento, non aderendo all'invito legittimo del personale di Polizia.
Considerato, pertanto, che è inammissibile la lagnanza con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen.; considerato, quanto alle ulteriori doglianze che non può trovare ingresso la prospettazione che il rifiuto sia stato legittimamente opposto in ragione della mancanza di regolarità delle verifiche periodiche a cui avrebbe dovuto essere sottoposta l'apparecchiatura in dotazione alla Polizia: si tratta di una prospettazione del tutto ipotetica, che non esclude la sussistenza del reato, il quale si perfeziona con la semplice manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. (motivo secondo di ricorso) è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata (il ricorrente guidava un mezzo pesante ed ha tamponato la vettura che lo precedeva), elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito 2 i) posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche specifici, l'entità del fatto e la mancanza di resipiscenza; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il