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Ordinanza — n. 38088/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38088/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ruberti Antonietta inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The defense raised specific grievances regarding evidence evaluation, crime classification, and sentencing, but the court found these arguments too generic and failed to cite specific legal reasons or factual elements as required by law. Consequently, the court rejected the appeal because the grievances merely reiterated points already dismissed by the lower court without new substantive legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 546, 546 c.p.p.: Appeals must specify legal and factual grounds; generic grievances regarding evidence or sentencing are inadmissible if the lower court's reasoning is sound and not arbitrary.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances specific legal grounds procedural costs criminal cassation circostanze attenuanti difetto di motivazione mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Art. 614 c.p.
Mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 614 cod.
Art. 61 c.p.
Mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 614 cod.
Art. 62 c.p.
259142); Considerato che l'invocata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 614 cod. pen
Mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 614 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBERTI ANTONIETTA nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 11/05/1967 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Ruberti Antonietta, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto in abitazione aggravato. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. Violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett.

e) e 533 cod. proc. pen.; erronea valutazione delle prove desunte dalle indagini espletate e dalle dichiarazioni dell'imputata; mancata indicazione delle ragioni per le quali la Corte di merito ha ritenuto attendibili le prove a carico della imputata e non attendibili quelle a discarico.

2. Mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 614 cod. pen..

3. Mancata riduzione massima della pena per la riconosciuta ipotesi tentata 4. Mancata enunciazione delle ragioni poste a fondamento del diniego dell'attenuante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di doglianza sono formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno del decisum nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.

Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Considerato che il secondo motivo di ricorso è meramente reiterativo di ragioni di doglianza già valutate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni immuni da censure in fatto e in diritto (si veda quanto diffusamente illustrato a pag. 6 della motivazione, in cui si è posto in evidenza il contenuto della testimonianza della persona offesa, la quale ha dichiarato di avere trovato la serratura di casa forzata, i cassetti rovistati e la cassaforte danneggiata, circostanze dalle quali è stato logicamente desunto l'intento della ricorrente d'impossessarsi dei beni esistenti nell'abitazione della vittima, con esclusione della fattispecie della violazione di domicilio).

Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata risultano adeguatamente giustificati, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputata, gravata da plurimi precedenti specifici; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142); Considerato che l'invocata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

è stata validamente esclusa in sentenza, avendo la Corte di merito valutato insufficiente la somma offerta a titolo di risarcimento, in considerazione della gravità del fatto e del danno morale patito dalla vittima, circostanze apprezzate con argomentare immune da incongruenze logiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso