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Ordinanza — n. 38086/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for insufficient reasoning in theft case with prior driving record. Appeal rejected due to adequate logical argumentation in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38086/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant argued the judgment lacked sufficient reasoning and incorrectly applied the law regarding prior driving sanctions. The court rejected this, noting the lower court properly reconstructed facts including the discovery of a phone and the defendant's history of similar offenses, which provided adequate logical argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 73 d.p.r. n. 309/1990: An appeal based on insufficient reasoning is inadmissible when the contested judgment is supported by a sound logical-argumentative process reconstructing the facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility insufficient reasoning standard theft conviction upholding prior driving record evidence logical argumentation requirement guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida delitto di fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala con la quale Hafsi Jasem è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs.
Art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, lamentando, con l'unico motivo, la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione (nonché incongruamente l'erronea applicazione dell'art. 73 d.p.r.
Art. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAFSI JASEM nato a MARSALA il 09/11/2002 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala con la quale Hafsi Jasem è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto accertato in Marsala il 13 giugno 2022).

2. L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, lamentando, con l'unico motivo, la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione (nonché incongruamente l'erronea applicazione dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990) assumendo che la sentenza di condanna sia fondata su elementi insufficienti e non concordanti.

3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero la doglianza si traduce in una sollecitazione ad una nuova valutazione del compendio istruttorio non consentita in sede di legittimità ove la motivazione sia sorretta da un adeguato iter logico- argomentativo. La sentenza impugnata ha, invero, ricostruito che in data 13 giugno 2022 una pattuglia dei Carabinieri, recatasi presso Via San Clementi in Marsala, notava alcuni giovani che si davano alla fuga tra cui l'odierno imputato che si allontanava a bordo di uno scooter. Veniva rinvenuto sul posto un telefono che si accertava essere di sua proprietà grazie alla presenza in loco del fratello. Una volta recatosi a riprendere il telefono presso la Stazione Carabinieri di Marsala, gli stessi accertavano non solo che non aveva mai conseguito la patente di guida ma anche che in data 11 gennaio 2021 era già stato sanzionato per la medesima condotta, con verbale divenuto definitivo.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,