Cassation court dismisses appeal regarding illegal electricity theft, ruling facts belong to trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for errors in applying criminal law and evaluating witness testimony regarding an illegal electricity connection. The court determined these arguments concerned factual reconstruction and evidence assessment, which fall exclusively within the trial court's competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 609 c.p.p. establishes that appeals challenging the factual reconstruction of events or the evaluation of evidence are inadmissible as they pertain to the exclusive jurisdiction of the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUCCI GABRIELE nato a PALERMO il 06/03/1978 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Fucci Gabriele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. per essersi impossessato di quantitativi imprecisati di energia elettrica serventi l'appartamento a lui in uso mediante prelievo diretto alla linea elettrica realizzato con un allacciamento abusivo. Rilevato che la difesa, contestando l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, lamenta:
1. Erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 624, 625 cod. pen., 530, comma 2, cod. proc. pen.; erronea valutazione della prova testimoniale acquisita dal tecnico Di Paolo.
2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 624, 625 cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nei motivi di ricorso proposti dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che la Corte di merito, nel valutare la testimonianza resa dal tecnico Di Paolo, ha evidenziato come la imprecisione circa l'ubicazione dell'appartamento in cui era stato accertato l'allacciamento abusivo (primo piano invece del secondo piano) fosse da ascriversi ad un lapsus in cui era incorso l'operante, essendo desumile dal complesso delle prove acquisite che il prelievo abusivo aveva riguardato l'immobile in uso all'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobr