Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic complaints about sentencing without specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the lack of specific grounds regarding the sentencing. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical, but the court found the original judgment contained a sufficient argumentative apparatus addressing the gravity of the theft and the reduction for attempted crime. Consequently, the court refused to re-evaluate the sentence's congruity, ruling that such assessments fall within the trial judge's discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it merely expresses generic dissatisfaction with the sentence without specific grounds, as the Court of Cassation cannot re-evaluate the congruity of the penalty determined by the trial judge within statutory limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCU GHEORGHE nato il 09/05/1974 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Marcu Gheorghe, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato e condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 133,34 di multa.
Rilevato che la difesa si duole del trattamento sanzionatorio irrogato, lamentando manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della entità della pena. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza le ragioni giustificatrici della entità della riduzione apportata per il tentativo (cfr. pag. 2 della sentenza in cui si evidenzia la gravità del fatto per la notevole quantità di beni oggetto di azione predatoria, la rottura delle confezioni, le modalità di occultamento della merce).
Considerato che la motivazione espressa soddisfa i criteri ermeneuti stabiliti in questa sede, essendo rimesso all'apprezzamento del giudice la determinazione della misura della pena entro i limiti edittali; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consig