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Ordinanza — n. 38078/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise procedural defect in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38078/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the alleged procedural defect and lack of motivation were not raised in the second-instance appeal. The appellant, Valle Gaetano, challenged his conviction for theft and fraud before the Court of Cassation, arguing that the lower courts failed to properly motivate their decision. The court rejected this claim as new and generic, ruling that such issues must be addressed at the appellate level to prevent the intentional avoidance of judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Issues not raised in the appeal to the Court of Appeal are inadmissible in the cassation proceeding, as new arguments regarding the lack of motivation cannot be introduced at the final instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to raise defect lack of motivation procedural defect second instance appeal revisione della sentenza penale motivi di cassazione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29707 de/I'08/03/2017
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLE GAETANO nato a TORINO il 28/06/1973 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di La Spezia che aveva ritenuto Valle Gaetano colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.4 cod. pen condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ed il difetto di motivazione.

3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva.

4. Il ricorso é inammissibile. La questione sottoposta all'esame di questa Corte, peraltro in termini generici, non risulta essere stata dedotta nei motivi di appello ed essendo nuova non può essere esaminata in questa sede. Deve pertanto farsi applicazione del principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 de/I'08/03/2017, Rv. 270316).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28.10.20