Cassation court dismisses appeal for manifestly unfounded claim regarding balance of mitigating and aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible as manifestly unfounded. The appellant argued that the appellate court failed to explicitly balance generic mitigating circumstances against the contested aggravating circumstance under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the lower court's reasoning, while not explicitly balancing the factors, clearly demonstrated a negative assessment of the mitigating circumstances within its overall sentencing justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the lower court's reasoning, though not explicitly balancing mitigating and aggravating circumstances, clearly demonstrates a negative assessment of the former relative to the latter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCONE PEPPINO nato a ALGHERO il 13/07/1950 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sassari in data 15.4.2024 che aveva ritenuto Piccone Peppino colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett.
c) e comma 2 bis, d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di mesi nove di arresto e 4000 euro di ammenda ed assolvendolo invece dal reato di cui all'187, comma 1 e comma 1 bis, d.lgs. n. 285 del 1992 perché il fatto non sussiste (fatto commesso in Alghero il 30.7.2020).
2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, lett.
e) cod.proc.pen. in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
3. Il ricorso é manifestamente infondato. Ed invero la sentenza impugnata, pur non procedendo ad una esplicita elaborazione del giudizio di bilanciamento, ha seguito un iter motivazionale tale da rendere evidente la valutazione negativa circa il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Infatti, tale profilo appare ampiamente ed accuratamente sviluppato nell'ambito del tema complessivo del trattamento sanzionatorio laddove in particolare si ritine che la pena sia adeguata alla gravità della condotta contestata.
4. Il ricorso manifestamente infondato va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2