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Ordinanza — n. 38076/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38076/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38076/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Sassari in data 12.11.2020 che aveva ritenuto Monaco Mauro colpevole del reato di cui all'art. 95 in relazione all'art. 79 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 (fatto commesso in Sassari il 18.12.2017) condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 47 comma 3 cod.pen; Ordinanza — n. 38076/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 95 in relazione all'art. 79 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 (fatto commesso in Sassari il 18.12.2017) condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Parole chiave

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reddito monetario reddito non dichiarato reddito fluttuante dichiarazione mendace computo del reddito falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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art. 47 comma 3 cod.pen
l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 47 comma 3 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MAURO nato a ALGHERO il 20/03/1967 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Sassari in data 12.11.2020 che aveva ritenuto Monaco Mauro colpevole del reato di cui all'art. 95 in relazione all'art. 79 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 (fatto commesso in Sassari il 18.12.2017) condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando un motivo con cui deduce ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod.proc.pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 47 comma 3 cod.pen. con riferimento all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002.

3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero la censura é riproduttiva di un profilo di doglianza già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non é scandita dalla necessaria analisi e critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame hanno dato, infatti, conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, dovendosi richiamare, in relazione alle argomentazioni del ricorrente, il consolidato principio in base al quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Rv. 263013;

Sez. 4, n. 418 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282560). Ne deriva che alcun rilievo possono assumere i dedotti errori in ordine alle fonti di reddito da tenere presente nella relativa dichiarazione.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci o in Rom