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Ordinanza — n. 38075/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of grounds for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38075/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Raucci's cassation appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellate court correctly identified Raucci as a recidivist with a recent criminal record and noted the fraudulently committed nature of the offense causing significant harm. The court ruled that the lower judge need not address every defense argument, only the decisive ones, which were Raucci's prior convictions and the serious nature of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the appellate court denies generic mitigating circumstances based on the defendant's recidivism and the gravity of the offense, provided the decision references only the decisive elements without requiring an exhaustive review of all arguments.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances recidivism defense inadmissible cassation appeal obligation of motivation fraudulent criminal conduct circostanza attenuante prova insufficiente dell'aggravamento clinico inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Rv. 256172
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAUCCI LUIGI (CUI 00T1DNW) nato a AFRAGOLA il 04/04/1972 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 18.04.2024 che aveva ritenuto Raucci Luigi colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.2 cod. pen, (fatto commesso in Borgosesia il 7.4.2022) condannandolo alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e lett. e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso é manifestamente infondato. Ed invero la Corte di appello non ha ravvisato motivi, né soggettivi né oggettivi, idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti ex art.62-bis, rilevando che l'imputato è un soggetto pluripregiudicato, anche per fatti specifici e recenti, e che il reato oggetto del giudizio è oggettivamente grave, essendo stato commesso con modalità fraudolente, in concorso con un altro soggetto e con produzione di un danno di rilevante entità in danno della persona offesa. Quanto alle allegazioni difensive relative allo stato di salute dell'imputato, la Corte ne ha correttamente rilevato l'assenza di effettivi riscontri probatori, osservando altresì che, anche nel caso in cui tali circostanze fossero dimostrate, non sarebbero comunque sufficienti a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.

Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché a suo negativo comportamento processuale).

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deci i in R