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Ordinanza — n. 38074/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence and lack of recidivism exclusion for repeat offenders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38074/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Ippolito Tommaso and Alessandra Castaldi inadmissible regarding excessive sentencing and procedural errors. The appellants argued for recidivism exclusion and broader mitigating circumstances, citing the appellate court's failure to fully account for their criminal history. The court rejected these claims, noting the appellants' four prior convictions and aggressive tendencies justified the penalty as a matter of merit not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 62 n.4 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the appellate court's assessment of mitigating circumstances versus aggravating factors when the lower court's decision is based on the specific criminal history and subjective danger of the defendant, rendering such judgments non-syndicable.

Parole chiave

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excessive sentence appeal recidivism exclusion mitigating circumstances aggravating factors merit review limitation criminal history assessment inadmissible appeal tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 62 n.4 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IPPOLITO TOMMASO (CUI: 05ND3DR) nato a CHIVASSO il 13/11/2000 CASTALDI ALESSANDRA (CUI: 03841DR) nato a TORINO il 04/01/1986 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal locale Tribunale in data 20.03.2024 che aveva ritenuto Ippolito Tommaso e Castaldi Alessandra colpevoli del reato di tentato furto aggravato loro ascritto, (fatto commesso in Torino il 29.2.2024), ha riconosciuto, agli imputati la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. in equivalenza alle ritenute aggravanti, rideterminando quindi la pena inflitta.

2. Avverso detta sentenza gli imputati Tommaso Ippolito e Alessandra Sabella propongono con un unico atto ricorso per cassazione formulando un solo articolato motivo in ordine all'eccessività della pena irrogata. In particolare con riguardo a Ippolito Tommaso, ci si duole della mancata esclusione della recidiva e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, così da rendere la pena maggiormente rispondente al concreto disvalore del fatto nonché il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.. Con riguardo a Castaldi Alessandra, ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti.

3. I ricorsi sono manifestamente infondati. Con riguardo alla richiesta di esclusione della recidiva nei confronti dell'imputato Ippolito Tommaso, la Corte di appello di Torino ha ampiamente e congruamente motivato, richiamandosi ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, rilevando come la reiterazione del reato oggetto del presente giudizio denoti la totale indifferenza dell'imputato rispetto alla portata precettiva della norma penale, atteso che il suo casellario giudiziario conta ben quattro sentenze irrevocabili di condanna per il reato di furto, in forma consumata e tentata.

A ciò si aggiungono la ferma e radicata inclinazione all'aggressione dell'altrui patrimonio, la ravvicinata successione temporale dei fatti delittuosi, l'inefficacia dei benefici in precedenza concessi ai fini risocializzanti, elementi che dimostrano come il ricorrente non abbia colto in alcun modo la gravità delle condotte realizzate. Quanto al mancato regime di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, la Corte territoriale con giudizio tipicamente di merito, come tale non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che non sussistano elementi a sostegno.

In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti in misura prevalente sulle contestate aggravanti nei confronti di Castaldi Alessandra, la Corte territoriale, ha valutato che la risposta sanzionatoria non possa attestarsi sul minimo assoluto in considerazione dei precedenti penali, numerosi e specifici, indici di una spiccata propensione alla commissione di reati.

4. I ricorsi manifestamente infondati vanno pertanto dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.