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Ordinanza — n. 38073/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming minor theft mitigation was wrongly denied due to victim's financial capacity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38073/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the defendant's arguments regarding the lack of minor damage mitigation were merely factual complaints already reviewed and rejected at the trial level. The defense argued that the victim's financial capacity and the return of the stolen item should have influenced the sentencing, but the court held these factors are irrelevant to the statutory requirement of negligible economic loss. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The mitigation of minor damage requires the harm to be trivial in economic value, disregarding the victim's ability to bear the loss or subsequent restitution.

Parole chiave

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minor damage mitigation theft sentencing victim financial capacity negligible economic loss inadmissible appeal Cassation procedure factual complaints cosa di poco valore

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Rilevato che la difesa lamenta inosservanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019
Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHIBI HAMZA (CUI 05LE535) nato il 26/04/1996 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Dhibi Hamza, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato di un capo di abbigliamento del valore di euro 159,99. Rilevato che la difesa lamenta inosservanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Considerato che i rilievi difensivi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati in sentenza e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale a pag. 4 della sentenza, laddove si evidenzia come il furto abbia avuto ad oggetto merce del costo di oltre 150 euro, valore che non può essere considerato di entità irrisoria come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione della invocata attenuante).

Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi affermati in questa sede e che la capacità economica della persona offesa, come pure l'avvenuta restituzione del capo di abbigliamento - circostanze addotte dalla difesa - non rilevano ai fini del riconoscimento dell'attenuante [cfr., ex multis, Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241:«La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato)»;

Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922:«In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine. (Fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine)»). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consig