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Ordinanza — n. 38072/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to provide specific legal and factual grounds against the lower court's sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38072/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Cabras Manuel inadmissible due to a lack of specific reasoning. The appellant argued the sentence was excessive under Articles 56, 624, and 625 of the Penal Code, but failed to articulate specific legal or factual grounds. The court ruled that without a direct comparison between the contested sentence and the lower court's reasoning, the appeal violates procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Artt. 581 e 591 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to provide specific legal and factual grounds contrasting the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds procedural defect in appeal excessive sentence argument Art. 606 c.p.p. violation commisurazione della pena per rapina tentata rapina aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Artt. 581 e 591 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CABRAS MANUEL nato a RIVOLI il 05/06/1989 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal locale Tribunale che aveva ritenuto Cabras Manuel colpevole reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n.2 e n.7, cod. pen condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., in relazione alla dedotta eccessività della pena irrogata.

3. Il ricorso é inammissibile in quanto generico. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il