Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive issues already fully examined in the appellate court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fares Issam inadmissible, rejecting all seven grounds raised by the defendant. The appellate court had previously convicted the defendant of theft and related offenses, finding him guilty of contributing materially to the crime and establishing an aggravating circumstance regarding continuous custody. The Court of Cassation ruled that the appeal's complaints were merely reiterative of issues already decided without any new comparison with the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 114 cod. proc. pen. The cassation appeal is inadmissible if the grounds are repetitive of those already examined in the appellate judgment without presenting new elements or a fresh comparison with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARES ISSAM (CUI 0374385) nato il 30/09/1990 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 23 gennaio 2025 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione del locale Tribunale del 9 luglio 2021 che aveva ritenuto Fares Issam colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod.pen., così riqualificata l'originaria imputazione, e lo aveva condannato alla pena di. mesi dieci di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando sette motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, cod.proc.pen. per omessa assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova; con il secondo il vizio di motivazione laddove ha ritenuto decisivo il contributo dell'imputato; con il terzo la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 625 n. 7 cod.pen., con il quarto la violazione di legge per l'omesso riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità, con il quinto la violazione di legge per l'erronea applicazione della recidiva, con il sesto la violazione di legge per l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.proc.pen., con il settimo il vizio di motivazione nella dosimetria della pena.
3. Il ricorso é inammissibile. Le doglianze sono tutte reiterative di questioni già oggetto di appello senza alcun confronto con la sentenza impugnata. Con riguardo ai primi due motivi di ricorso, la sentenza impugnata ha ritenuto che dall'istruttoria dibattimentale emerga la responsabilità dell'odierno ricorrente avendo lo stesso offerto un contributo di natura materiale alla perpetrazione del reato mostrandosi interessato all'acquisto di alcuni prodotti e così distraendo la commessa. Del pari é stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen. non essendo emersa che la vigilanza assicurata nel caso di specie fosse continuativa facendo corretta applicazione del principio secondo cui in tema di furto, ai fini dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l'accesso al luogo non sia libero (Sez.5, n. 17029 del 19/03/2024, Rv. 286317).
Con riguardo al quarto motivo di ricorso, la Corte di merito ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. avuto riguardo al fatto che la merce sottratta aveva un valore pari ad Euro 500,00.Con riguardo al quinto motivo, la sussistenza della contestata recidiva é stata ritenuta in ragione della pericolosità sociale dell'imputato desunta dagli svariati precedenti penali vantati dal medesimo, molti dei quali anche per fatti analoghi. Quanto all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., di cui al quinto motivo di ricorso, la stessa é stata motivata con il ruolosignificativo assunto dall'imputato nella realizzazione dell'azione criminosa.
Anche in punto di dosimetria della pena, peraltro determinata al di sotto della media edittale e quindi non richiedente un peculiare obbligo di motivazione, la sentenza impugnata ha indicato i criteri cui si é attenuta nella commisurazione della pena.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.