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Ordinanza — n. 38067/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against denial of suspended sentence for aggravated theft due to lack of reformability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38067/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had correctly denied a suspended sentence for aggravated theft based on the appellant's lack of reformability and prior criminal record. The Supreme Court affirmed that the lower court's discretionary decision was logically sound and compliant with statutory criteria, thus escaping judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The court's discretionary power to apply a suspended sentence is bound by statutory criteria regarding the offender's reformability, and a well-motivated negative decision on this point is immune from illegality review.

Parole chiave

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suspended sentence denial aggravated theft penalty reformability assessment discretionary power review inadmissible appeal misura sostitutiva della detenzione assistenza riabilitativa mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis c.p.
Art. 133 c.p.
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
286031:"In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art.
art. 20-bis cod. pen
art. 20-bis c.p
art. 133 cod. pen
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità").

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOGAVERO GIANCARLO nato a SALERNO il 23/02/1974 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Mogavero Giancarlo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato; rilevato che il ricorrente si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen..

Considerato che i giudici di appello, con argomentazioni fondate su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso il beneficio invocato; considerato che la motivazione posta a fondamento del decisum, incentrata su una puntuale analisi dei fatti per i quali è intervenuta condanna, dei precedenti penali annoverati dall'imputato e della condotta susseguente al reato, oltre ad essere immune da vizi logici, è rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità, di cui la Corte di merito ha fatto buon governo (cfr.

Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031:"In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere est