Ordinanza — n. 38066/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRA ORJAL nato il 11/06/1990 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ferra Orjal, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione della legge penale in relazione all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, avendo la Corte di merito, in assenza di perizia cinematica o di altro accertamento volto a verificare le reali cause dell'incidente, ricondotto la causa del sinistro occorso allo stato di ebbrezza dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38066/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il motivo dedotto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti non sindacabili in questa sede: la Corte d'appello, in risposta alla lagnanza difensiva, ha logicamente osservato come, alla stregua delle emergenze probatorie, la collisione della vettura condotta dall'imputato con il guardrail posto a protezione della pista ciclabile - in assenza di turbative esterne, trovandosi l'imputato da solo - fosse riconducibile all'impoverita capacità di governo del veicolo da parte del ricorrente, in conseguenza dell'accertato stato di ebbrezza.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRA ORJAL nato il 11/06/1990 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ferra Orjal, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione della legge penale in relazione all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, avendo la Corte di merito, in assenza di perizia cinematica o di altro accertamento volto a verificare le reali cause dell'incidente, ricondotto la causa del sinistro occorso allo stato di ebbrezza dell'imputato.
Rilevato che il motivo dedotto è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti non sindacabili in questa sede: la Corte d'appello, in risposta alla lagnanza difensiva, ha logicamente osservato come, alla stregua delle emergenze probatorie, la collisione della vettura condotta dall'imputato con il guardrail posto a protezione della pista ciclabile - in assenza di turbative esterne, trovandosi l'imputato da solo - fosse riconducibile all'impoverita capacità di governo del veicolo da parte del ricorrente, in conseguenza dell'accertato stato di ebbrezza.
Considerato che trattasi di argomentazioni immuni da incongruenze logiche e coerenti con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato che la risposta offerta è conforme agli orientamenti di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Rv. 271557). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere e