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Ordinanza — n. 38064/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38064/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38064/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 18.01.2024 che aveva condannato Maggini Osea alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 189, commi 1 e 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in data 27 novembre 2021 in Riccione.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38064/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione formulando due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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incidente ciclistico delitto di fuga difesa penale vittima di infortunio guida nonostante revoca della patente abbandono di persone

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGINI OSEA nato a ROMA il 09/03/2001 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 18.01.2024 che aveva condannato Maggini Osea alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 189, commi 1 e 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in data 27 novembre 2021 in Riccione.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione formulando due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., in relazione all'erronea applicazione dell'art.189 del d.lgs. 30 aprile 1992 per travisamento della prova che si riflette nell'insussistenza dell'elemento soggettivo. Con il secondo il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131-bis cod. pen.

2. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. La Corte territoriale, richiamando le argomentazioni del giudice di prime cure, ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi del reato, oggettivo e soggettivo. Invero, dalla ricostruzione dei fatti emerge che il ricorrente ebbe diretta percezione della caduta al suolo della persona offesa, verificatasi a seguito dell'apertura della portiera del veicolo, e che, pur avendo appreso dall'interlocuzione con la vittima che oltre ad un danno alla bicicletta si era verificato anche un danno fisico, si adoperò per evitare di essere successivamente identificato, rifiutandosi di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento e impedendo di fotografare il mezzo su cui viaggiava, per poi allontanarsi dal luogo dell'accaduto.

Manifestamente infondato é anche il secondo motivo. Quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., i giudici di appello hanno congruamente escluso la ricorrenza dei presupposti applicativi, tenuto conto della condotta del ricorrente, certamente non riconducibile a un fatto di particolare tenuità, la quale si è concretizzata nel volontario allontanamento dopo aver provocato la caduta al suolo della persona offesa e nel successivo rifiuto di fornire le proprie generalità, così negando la possibilità di ottenere il risarcimento del danno, nonché in un atteggiamento di natura intimidatoria, volto a impedire alla vittima di fotografare il mezzo su cui viaggiava al fine di renderne possibile l'identificazione.

3. Il ricorso manifestamente infondato va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così decis