Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of second-instance arguments without critical engagement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for a minor damage mitigation and against the theft aggravating circumstance, but the lower court had already addressed these points regarding the stolen amount and the victim's lack of negligence. The supreme court rejected the appeal as it lacked critical analysis of the first-instance reasoning, merely lamenting a perceived lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; Art. 625, n. 4 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it reproduces and reiterates the same grounds raised in the appeal act and substantively rejected in the second instance, without critically engaging with the arguments used in the challenged decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENCO GIAN CARLO nato a CAPUA il 26/12/1974 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma in data 18.01.2022 che aveva condannato Genco Gian Carlo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.4 cod. pen.
2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo con cui deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità ex art.62, comma 1, n.4 cod. pen., nonché in ordine all'asserita insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.4 cod. pen., 3. Il ricorso é inammissibile. A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella specie la Corte territoriale, riprendendo consolidata giurisprudenza, ha ritenuto che considerando sia l'entità del denaro sottratto che una serie di documenti contenuti nel portafoglio, il danno arrecato non possa essere definito di speciale tenuità (pagg.7-8 della sent. impugnata). Con riguardo al riconoscimento dell'aggravante della destrezza, la Corte di merito con motivazione logica e puntuale ha dato conto che, nel caso di specie, non possa ravvisarsi alcuna disattenzione da parte della persona offesa, la quale teneva la borsa saldamente a tracolla, sicché la sottrazione del portafoglio è stata possibile solo grazie alla particolare abilità dell'imputato, il quale ha agito in modo tale da non consentire alla vittima neppure di avvedersi dell'asportazione (pag. 7 della sent. impugnata).
3. Il ricorso va pertantd dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così dec