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Ordinanza — n. 38060/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to generic legal violation claims not meeting apparent motivation thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38060/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Halilovic Mujo and Halilovic Piero inadmissible. The appellants argued that the lower court's reasoning was legally flawed and merely apparent, though they failed to distinguish between 'carente' and 'apparent' vices. The court rejected this because the appealed judgment clearly articulated the logical steps leading to the conviction, thereby satisfying the statutory requirement for adequate motivation.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A generic allegation of legal violation regarding apparent motivation is inadmissible unless the reasoning is so incoherent that it fails to reveal the judge's logical path, a defect absent when the decision explicitly details the factual and legal basis for the conviction.

Parole chiave

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apparent motivation carente motivation inadmissible appeal legal violation judicial reasoning azione intesa alla dichiarazione di responsabilità requisiti probatori allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC PIERO nato a FORLI' il 16/11/1995 HALILOVIC MUJO nato il 25/06/1965 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 31.1.2025 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato Halilovic Mujo e Halilovic Piero colpevoli del reato di furto aggravato in concorso loro ascritto (fatto commesso in Lugo il 21.9.2017) condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto, articolato in un motivo con cui deducono la violazione di legge assumendo che la motivazione adottata dalla Corte di merito sia carente e meramente apparente.

3. I ricorsi sono inammissibili. Va premesso che la censura con cui si invoca, in termini assolutamente generici, la violazione di legge, può essere riferita unicamente alla categoria della motivazione apparente, non già invece alle ipotesi della motivazione "carente" e tantomeno "inidonea", estranee al vizio di motivazione come deducibile in sede di legittimità. Con riguardo alla prima si intende una motivazione che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.

Va quindi intesa come motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quella in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento: deve dunque trattarsi di un vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246) Ipotesi questa che all'evidenza non ricorre nel caso di specie, avendo la sentenza impugnata puntualmente dato conto dell'iter logico- motivazionale posto a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati.

4. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissib4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in