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Ordinanza — n. 38059/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grievances lacking specific comparison with appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38059/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bellinati against the Bologna Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued for the non-existence of a withdrawn complaint and contested aggravating circumstances regarding fraud and impaired defense, but the court found these grievances were merely repetitive of those already addressed in the appellate ruling. The court rejected the appeal because the lower court had sufficiently motivated its findings on the lack of a clear withdrawal of the complaint and the validity of the aggravating factors based on the victim's age and vulnerability.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grievances are repetitive of those already examined in the appellate judgment without a specific comparison with the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grievances specific comparison requirement appellate judgment review impaired defense aggravating circumstance truffa aggravata furto aggravato testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINATI ACCLIN nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 23/05/1982 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5.3.2025 la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia con cui il locale Tribunale in data 19.03.2018 aveva ritenuto Bellinati Jacclin colpevole del reato di cui agli artt. 61, comma 1, n. 5, 624, 625, comma 1, n. 2 cod.pen, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate ed alla recidiva, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa (fatto commesso in Imola il 29.08.2013).

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, deducendo tre motivi di doglianza: con il primo assume la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza della remissione di querela; con il secondo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1, n. 2 cod.pen.; con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze sono reiterative delle questioni già proposte in appello senza un puntuale confronto con la sentenza impugnata. In ordine al primo aspetto, la Corte d'appello con motivazione congrua ha posto in rilievo che la querelante, comparsa in udienza, non ha manifestato in termini chiari la sua volontà di rimettere la querela né risulta diversamente dalle registrazioni. Del pari la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate. Ed invero é stata ritenuta indubbia la integrazione del mezzo fraudolento consistito nel prospettare in qualità di incaricata del sindacato o dell'Inps all'anziana Tosi il modo di evitare il pignoramento della pensione e così ottenendo i beni che la stessa aveva raccolto all'interno della sua abitazione. Del pari correttamente é stata ritenuta l'aggravante della minorata difesa considerata l'età avanzata e la conseguente vulnerabilità della vittima.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R