Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and repetition of previously rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Ennahir Abderrazak inadmissible. The appellant argued for recognition of Article 131 bis of the Penal Code and a reduced suspension period, but the court found these claims to be repetitive of arguments already rejected by the lower court. The decision was based on the procedural requirement for precise legal grounds and a critical analysis of the contested reasoning, which were absent in this filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the court of first instance without providing a new, specific legal critique or precise grounds justifying the review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNAHIR ABDERRAZAK nato il 04/09/1983 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ennahir Abderrazak ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen.; con il secondo deduce il vizio motivatorio in ordine alla durata della sospensione della patente di guida richiesta in misura più prossima al minimo edittale.
2. Il ricorso é inammissibile.
3. I motivi proposti sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Quanto al mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod.pen., la Corte territoriale ha congruamente motivato il diniego, ritenendo che, pur non ricorrendo il requisito dell'abitualità, il fatto valutato nel suo complesso, avuto riguardo all'offesa al bene protetto, non può considerarsi tenue e tale da non meritare una risposta sanzionatoria. Con riguardo al secondo motivo, la Corte di merito ha già ridotto la sanzione amministrativa accessoria, fornendone un'ampia motivazione.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il