Cassation court dismisses appeal regarding denial of non-punishment for drunk driving under Art. 131-bis Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's refusal to grant the benefit of non-punishment under Article 131-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a finding of particular triviality, but the court noted that the lower court correctly considered blood alcohol levels, accident dynamics, and potential damages. Consequently, the decision to deny the statutory exemption was deemed legally sound and motivated by the severity of the specific circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.p.; The statutory exemption from punishment for particular triviality applies to drunk driving offenses, and its denial is justified when blood alcohol levels exceed thresholds and the accident involves significant danger or damage.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMELI STELVIO nato a CAGLIARI il 23/05/1977 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 12.11.2024 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 12.2.2024 che aveva ritenuto Mameli Stelvio colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena ritenuta di giustizia, ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in ordine al diniego dell'art. 131 bis cod.pen.:
3. Il ricorso é manifestamente infondato. Costituisce principio ormai consolidato quello per il quale la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589). Nella sentenza impugnata la determinazione di non riconoscere all'imputato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen. è stata congruamente motivata sulla base dei livelli alcolemici rilevati, della dinamica del sinistro e del grado della colpa nonché dei potenziali danni per gli altri utenti della strada.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i