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Ordinanza — n. 38051/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism and prescription, citing insufficient evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38051/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the arguments regarding recidivism and prescription. The defense claimed errors in applying recidivism laws and argued for the statute of limitations, but the lower court had already established a prior conviction and similar conduct in 2019 to prove dangerousness. The court ruled that since the appeal was rejected on procedural grounds, the court could not examine the separate issue of prescription under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 99 c.p.: When an appeal is declared inadmissible due to the manifest unfoundedness of its grounds, the court cannot examine subsequent causes of non-punishability such as prescription, as no valid relationship of appeal has been formed.

Parole chiave

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recidivism application statute of limitations inadmissible appeal manifest unfoundedness Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione remissione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 99 c.p.
Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99 cod.
Artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.
art. 99 cod. pen
Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - Marciano
Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid
251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA SANTINA SAMANTA nato a NOLA il 23/01/1985 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Della Santina Samanta, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato (artt. 56 624, 625, n. 2 cod. pen.), fatto commesso il 20/2/2017. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

1. Vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva;

2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99 cod. pen. laddove la Corte di merito ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della recidiva, chiedendo in subordine la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva specifica, avendo la Corte di merito evidenziato l'esistenza a carico della prevenuta di un precedente penale specifico anteriore alla commissione dei fatti sub iudice ed una ulteriore condanna per un fatto commesso nell'anno 2019, della stessa indole, circostanze dalle quali ha desunto, con argomentare logico, la indubbia attitudine della imputata a perpretare reati a scopo di lucro, dimostrando con la condotta oggetto del presente giudizio un'accresciuta pericolosità sociale.

Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Rilevato che l'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione inter-Venuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio di cassazione (così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 20