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Ordinanza — n. 38050/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic defense allegations lacking objective data on alcohol test validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38050/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the alcohol test results were invalid. The lower court had already addressed the lack of proof regarding the device's homologation and the defendant's failure to provide specific data challenging its functionality. The court ruled the appeal infounded because the defense's generic allegations did not meet the burden of proof required to contest the test's validity.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285: The accused bears the burden of alleging specific objective data to contest the validity of an alcohol test, and generic denials of malfunction without concrete evidence fail to satisfy this procedural requirement.

Parole chiave

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alcohol test validity burden of proof inadmissible appeal homologation requirements procedural nullity gravi addebiti penali allegazioni fattuali non credibili azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Con sentenza in data 11 febbraio 2025 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato Chouiwi Abdelakrim colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
art. 192, comma 2 cod.proc.pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUIWI ABDELAKRIM nato il 08/09/1988 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 11 febbraio 2025 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato Chouiwi Abdelakrim colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto accertato in Sirolo il 23.8.2020) condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce il vizio di violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e di inammissibilità e per violazione dell'art. 192, comma 2 cod.proc.pen. in ordine alla mancata prova dell'omologazione nonché il vizio motivatorio sull'impossibilità di determinare l'entità del tasso alcolemico in assenza di valido alcoltest.

3. Il ricorso é inammissibile. La censura che si incentra sulla ritenuta inutillizzabilità dei risultati dell'alcoltest, reitera analoga censura proposta con l'atto di appello senza alcun confronto con la motivazione adottata dalla sentenza impugnata a riguardo. La Corte di merito, chiamata a rispondere sul punto, ha chiarito invero, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che all'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'acoltest fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, dovendo tale onere concretizzarsi nell'allegazione di uh qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione siano avvenute.

Ha quindi rilevato che nella specie l'imputato si é limitato a denunciare il malfunzionamento ed in ogni caso l'affermazione difensiva é del tutto generica e non si fonda su dati oggettivi, considerato che l'apparecchiatura dell'alcoltest non ha dato alcun messaggio di errore.

4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom