Criminal appeal dismissed for generic grievances lacking specific legal and factual arguments under procedural code articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absence of specific legal and factual grounds. The appellant's complaints were deemed entirely generic and failed to contrast with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The appeal must indicate specifically the legal reasons and factual elements supporting the request; generic grievances lacking specific comparison with the lower court's justification are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACE OSVALDO nato a CROTONE il 24/07/1969 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione • Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Gerace Osvaldo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr