Cassation court dismisses appeal on aggravated attempted theft, rejecting impossibility defense due to sufficient evidence of predatory intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the crime was impossible due to flaws in the defense's reasoning regarding the means used to seize the motorcycle. The court rejected this, stating the lower court's findings on vehicle tampering and police intervention provided a sound logical basis for criminal liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.; Art. 59 c.p.: The defense of attempted crime is rejected when the factual circumstances objectively demonstrate the feasibility of the result, as the mere invocation of impossibility without concrete evidence of absolute infeasibility does not suffice to overturn the lower court's assessment of criminal intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABORDO ROMANO ABANADOR (CUI 043MAJE) nato a ROMA il 16/05/1995 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Abordo Romano Abanador, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato. Rilevato che la difesa lamenta vizio della motivazione con riguardo all'idoneità dei mezzi utilizzati dall'imputato per impossessarsi del motoveicolo, invocando la ricorrenza del reato impossibile.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, del tutto generiche, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione: i segni di manomissione riscontrati sul veicolo dalla persona offesa (forzatura del blocco di accensione), riconducibili alla condotta serbata dal ricorrente, rendono logicamente sostenibile, alla stregua di quanto argomentato in sentenza, che il ricorrente avesse posto in essere un'azione predatoria idonea all'asportazione del veicolo, interrotta solo dall'intervento delle Forze di Polizia.
Considerato che è inconferente il richiamo al reato impossibile, la cui ricorrenza è riferibile soltanto ad azioni assolutamente inidonee a produrre l'evento (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Rv. 278085). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d