Cassation appeal dismissed as inadmissible for being repetitive of appellate court's already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of those previously rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for a violation of the unauthorized parking statute and a lack of motivation regarding the evidence of criminal responsibility. The court rejected these claims as they did not offer new arguments but instead rehashed the merits already decided by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those already raised and rejected in the appellate judgment without presenting new arguments or legal assessments.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLAS KAZI nato il 20/10/1986 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 3.4.2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Gip del locale Tribunale datata 11.9.2024 che aveva riconosciuto, in sede di rito abbreviato, Polas Kazi colpevole della contravvenzione di cui all'art.7, comma 15 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore, ha ridotto la pena inflitta in primo grado a mesi due di arresto ed Euro 700,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando con due motivi la violazione di legge per inosservanza dell'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285 del 1992 ed il vizio di mancanza di motivazione, quanto alla prova della responsabilità penale dell'imputato.
3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva.
4. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente, é inammissibile. Ed invero le doglianze sono riproduttive di profili di censura già proposti con l'atto di appello e motivatamente disattesi dalla Corte di merito, senza quindi misurarsi con le statuizioni della sentenza impugnata. A riguardo la sentenza impugnata ha, invero, chiarito che la norma incriminatrice de qua sanziona la condotta di colui che, privo di qualsiasi autorizzazione, abbia svolto anche un'attività quale quella accertata di indirizzare gli automobilisti in cerca di parcheggio verso posti liberi pur se in ausilio alle manovre di parcheggio, concretizzandosi anche in tal modo l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice che si individua principalmente nella riserva al soggetto pubblico dello sfruttamento di aree di cui sia titolare.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,