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Ordinanza — n. 38044/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for failing to cite admissible grounds under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant failed to cite grounds permitted under the amended criminal procedure code. The defense argued a violation of Article 129 regarding insufficient motivation for the penalty, but the court noted that only specific grounds such as the defendant's will or legal qualification are admissible for appeals against sentencing orders. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.; Appeals against sentencing orders must cite only admissible grounds including the defendant's will, legal qualification, or penalty illegality, rendering appeals based on other defects like insufficient motivation inadmissible de plano.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure appeal inadmissible de plano sentencing order review admissible grounds Italian criminal code testimone anonimo immissioni foniche promozione dell'accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Messano Antonio impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Roma datata 12.6.2025 che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
La difesa assume la violazione e la falsa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. deducendo che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato non risulta sufficientemente motivata.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Messano Antonio impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La difesa assume la violazione e la falsa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSANO ANTONIO nato a ROMA il 31/10/1964 avverso la sentenza del 12/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Messano Antonio impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Roma datata 12.6.2025 che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis, commi 1 e 7, cod. pen.( fatto avvenuto in Roma il 4.3.2024).

2. La difesa assume la violazione e la falsa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. deducendo che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato non risulta sufficientemente motivata.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.

P.Q.M.

•.. - Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28.1