Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing motivation under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific factual or legal grounds. The appellant, Chieco Christian, argued that the Court of Appeal failed to properly evaluate his defense regarding sentencing but provided no concrete details. The court rejected this claim, noting that the lower court's decision sufficiently referenced the first-instance reasoning and addressed the defense's complaints on sanction treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; The appeal must specify the legal and factual grounds supporting the request, and generic complaints without specific indications are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIECO CHRISTIAN nato a RIVOLI il 27/02/1990 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Vista la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Chieco Christian, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di furto, minaccia e oltraggio a P.U. Considerato che l'esponente si duole del vizio della carenza di motivazione, lamentando che la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza vagliare doverosamente le le doglianze difensive contenute nell'atto di gravame.
Considerato che il ricorso si appalesa assolutamente generico e privo di indicazioni specifiche in ordine al vizio lamentato. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; considerato che la giurisprudenza di legittimità ammette la c.d. motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale allorquando:
1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Rv. 261248; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2007, Rv. 238674) Considerato che tali requisiti risultano soddisfatti in sentenza e che, in ogni caso, la Corte territoriale ha specificamente indicato le ragioni del proprio convincimento ed ha offerto puntuale risposta alle doglianze difensive in tema di trattamento sanzionatorio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere