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Ordinanza — n. 38040/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because rejection of probation suspension must be appealed, not appealed directly to Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38040/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator of the Republic appealed the preliminary judge's rejection of a probation suspension request, claiming the law did not permit such a rejection. The Court held that this specific rejection order is not immediately appealable to the Supreme Court but must be challenged via ordinary appeal alongside the first-instance judgment. Consequently, the cassation appeal was declared inadmissible because the correct procedural remedy was not exhausted.

Regesto Legislator

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Art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen.; Art. 586 cod. proc. pen.: The rejection of a request for suspension of proceedings with probation is not immediately appealable to the Supreme Court but must be appealed together with the first-instance judgment.

Parole chiave

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probation suspension procedural appeal cassation inadmissibility immediate appealability procedural remedy esame di cassazione guida nonostante revoca della patente corsa di controllo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen.
pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.
Art. 586 cod. proc. pen.
267237, Rigacci), secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art.
art. 586 cod. proc. pen
267237, Rigacci), secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237, Rigacci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIOnei confronti di: CASTORINA VITO nato a REGALBUTO il 11/06/1956 avverso l'ordinanza del 08/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza dell'8 aprile 2025, il G.U.P. del Tribunale di Busto Arsizio non ha ammesso l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata nell'interesse di Castorina Vito, imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto commesso in Saronno il 10.6.2022).

2. È stato proposto ricorso per cassazione dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale, tramite il quale è stata lamentata la violazione di legge, essendo stata introdotta una causa di rigetto dell'istanza di ammissione alla messa alla prova non prevista dalla legge.

3. Il ricorso, che ha contestato l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237, Rigacci), secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così de iso in Roma il 28.10.2025 Il Con e estensore Il idente