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Ordinanza — n. 38039/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against appellate court's reduced sentence for theft, upholding conviction and penalty adjustments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38039/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Valdo Nicola and Amedeo Dell'Aversano inadmissible, rejecting their claims regarding sentencing errors and lack of motivation. The appellants argued that the appellate court failed to properly apply mitigating circumstances like confession and joint liability, while the court found the lower court's reasoning logical and supported by external evidence such as phone records. Consequently, the court ruled that the appeals were baseless and ordered the defendants to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 625 bis c.p.: The Court of Cassation holds that appeals challenging the application of mitigating circumstances or the balance between aggravating and mitigating factors are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and consistent with established case law.

Parole chiave

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inadmissible appeals mitigating circumstances joint liability confession validity sentencing balance lack of motivation procedural error revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) e) cod. proc. pen.
Ricorso per Valdo Nicola: si articola in un solo motivo con cui si lamenta ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 625 bis cod. pen.
l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per non avere il giudice di appello correttamente applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod.pen.
Art. 192 commi 2 e 3 cod. proc. pen.
Con il primo deduce il vizio di motivazione anche con travisamento delle prove e degli indizi anche in relazione all'art. 192, commi 2 e 3, cod.proc.pen.
Art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
non avendo la Corte d'appello esaminato il profilo dell'interesse del Valdo alla chiamata in correità.Con il quarto motivo deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione e sotto altro aspetto la mancanza di motivazione anche con riferimento all'art. 533 comma 1 cod.proc.pen.
Art. 62 bis cod. pen.
ED IN DIRITTO 1.Con sentenza in data 19 dicembre 2024 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 25.3.2021 dal Tribunale di Verona, che aveva ritenuto Valdo Nicola e Dell'Aversano Amedeo colpevoli del reato di cui all'art. 624 cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
La pena irrogata, peraltro al di sotto della media edittale, è stata determinata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., tenuto conto della gravità del fatto e della capacità a delinquere manifestata dall'imputato.
art. 624 cod.pen
ED IN DIRITTO 1.Con sentenza in data 19 dicembre 2024 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 25.3.2021 dal Tribunale di Verona, che aveva ritenuto Valdo Nicola e Dell'Aversano Amedeo colpevoli del reato di cui all'art. 624 cod.pen.
art. 625 bis cod.pen
l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per non avere il giudice di appello correttamente applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod.pen.
art. 533 comma 1 cod.proc.pen
non avendo la Corte d'appello esaminato il profilo dell'interesse del Valdo alla chiamata in correità.Con il quarto motivo deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione e sotto altro aspetto la mancanza di motivazione anche con riferimento all'art. 533 comma 1 cod.proc.pen.
art. 62 bis cod.pen
ED IN DIRITTO 1.Con sentenza in data 19 dicembre 2024 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 25.3.2021 dal Tribunale di Verona, che aveva ritenuto Valdo Nicola e Dell'Aversano Amedeo colpevoli del reato di cui all'art. 624 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, Rv. 280850
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'attenuante della collaborazione in relazione alla chiamata in correità di un soggetto che aveva già reso piena ed immediata confessione (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, Rv. 280850).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VALDO NICOLA nato a VERONA il 25/01/1998 DELL'AVERSANO AMEDEO nato a FROSINONE il 21/12/1991 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1.Con sentenza in data 19 dicembre 2024 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 25.3.2021 dal Tribunale di Verona, che aveva ritenuto Valdo Nicola e Dell'Aversano Amedeo colpevoli del reato di cui all'art. 624 cod.pen. pluriaggravato (fatto commesso in Lanzise il 3 luglio 2018) condannandoli, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da porsi in equivalenza con le contestate aggravanti alla pena finale di anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa, previo giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta a Valdo Nicola in mesi otto di reclusione ed Euro 140,00 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, e con separati atti Valdo Nicola e Dell'Aversano Amedeo. 2.1. Ricorso per Valdo Nicola: si articola in un solo motivo con cui si lamenta ai sensi dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per non avere il giudice di appello correttamente applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod.pen. nonché la carenza di motivazione sul punto. 2.2. Ricorso per Dell'Aversano Amedeo: si articola in sei motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione anche con travisamento delle prove e degli indizi anche in relazione all'art. 192, commi 2 e 3, cod.proc.pen. in relazione all'art. 606, lett.

e) cod.proc.pen. Si assume che la chiamata in correità da parte del Valdo non trova la conferma di attendibilità asserita ' nella sentenza e la motivazione resa sul punto è contraddittoria e manifestamente illogica sotto molteplici aspetti. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in relazione all'art. 606, lett.

e) cod.proc.pen. Si assume la contraddittorietà della motivazione laddove si ritiene da un lato che l'asportazione della cassaforte non poteva essere compiuta da sole due persone e dall'altro si ritiene veritiero quanto affermato dal Valdo secondo cui l'asportazione sarebbe stata compiuta da sole due persone. Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione all'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. non avendo la Corte d'appello esaminato il profilo dell'interesse del Valdo alla chiamata in correità.Con il quarto motivo deduce la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione e sotto altro aspetto la mancanza di motivazione anche con riferimento all'art. 533 comma 1 cod.proc.pen. in relazione all'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. Si assume che al di là della chiamata in correità (di cui sopra si è detto) non vi sono prove sufficienti della colpevolezza dell'Aversano sia con riguardo alle risultanze dei tabulati telefonici che delle prove testimoniali. Con il quinto motivo si deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 62 bis, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 11 e 69 commi 2 e 3 cod.pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) cod.proc.pen. nonché il vizio motivatorio. Si assume che nella sentenza impugnata è stata disattesa la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla base di una valutazione che si pone in contraddizione con quella che è stata fatta con riguardo al coimputato Valdo. Con il sesto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 1312 e 133 cod.pen. in relazione all'art. 606 comma 1, let. B) cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione. Si assume che nel computo della pena si sarebbe dovuto partire da una pena molto più bassa di quella considerata dal Tribunale. La difesa di Dell'Aversano ha depositato memoria difensiva.

3. I ricorsi sono entrambi manifestamente infondati. 3.1.Con riguardo al ricorso per Valdo, va permesso che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'attenuante della collaborazione in relazione alla chiamata in correità di un soggetto che aveva già reso piena ed immediata confessione (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, Rv. 280850).

Ebbene nella specie, la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha negato l'applicazione dell'attenuante de qua sul rilievo che il Valdo ha reso dichiarazione confessoria auto ed etero accusatoria in sede di interrogatorio del 5.3.2019, momento in cui lo stesso ed i coimputati erano già sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al fatto per cui si procede in esecuzione dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Verona in data 11.11.2018. 3.2. Manifestamente infondato è nel suo complesso anche il ricorso proposto per Aversano.

Con riguardo alla prima censura, la sentenza impugnata, con un percorso argomentativo logico ed in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto l'attendibilità della chiamata in correità da parte del Valdo in quanto corroborata da riscontri esterni costituiti dai tabulati telefonici relativi alle utenze in uso agli imputati (che non sono solo indicativi della presenza dell'imputato in un luogo ma ne tracciano anche gli spostamenti) nonché dalle dichiarazioni rese dalla Colombaroli la quale ha riferito di aver visto l'auto della società utilizzata dai correi per la fuga fermarsi ad un semaforo e venire accostata da un'altra e da una motocicletta.

Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto afferenti a questioni che non sono state oggetto di motivo di appello. Il quarto motivo è del pari inammissibile in quanto si traduce in una censura in ordine alla valutazione del compendio probatorio, quindi ad un tipico giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Ed invero la Corte di merito ha negato il richiesto regime di prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti, ritenendo che gli elementi allegati a sostegno dalla difesa, ovvero lo stato di incensuratezza, il percorso di studi e l'impiego lavorativo del prevenuto, fossero elementi già valutati ai fini della applicazione dell'art. 62 bis cod.pen.

Né risulta contraddittoria la diversa valutazione operata per il Valdo, trattandosi di posizioni processuali differenti. Il sesto motivo è del pari manifestamente infondato. La pena irrogata, peraltro al di sotto della media edittale, è stata determinata alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., tenuto conto della gravità del fatto e della capacità a delinquere manifestata dall'imputato.

4. In conclusione, i ricorsi manifestamente infondati vanno pertanto dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,0